CIRCOLARE
ARTICOLO
18
legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003)
(PER LA
REIMMATRICOLAZIONE DEI VEICOLI STORICI)
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale della Motorizzazione
e della Sicurezza del Trasporto Terrestre
Roma, 26 novembre 2003
prot. n. 4437/M360
Ai Signori Coordinatori
........................................
OGGETTO: Art. 18,
comma 1, legge 27
dicembre 2002, n. 289 (Legge Finanziaria 2003).
La
presente circolare sostituisce interamente la circolare prot. n.
1971/M360 del 14 luglio 2003, che deve pertanto ritenersi abrogata.
Le modifiche apportate sono state evidenziate in “grassetto”.
*******
Pervengono
a questo Dipartimento richieste di chiarimenti in ordine alla portata
applicativa dell’art. 18, comma 1, della legge 27 dicembre 2003, n.
289, il quale prevede che: “Per i veicoli storici e d’epoca,
nonché per
i veicoli storici-d’epoca in deroga alla normativa vigente, è
consentita la reiscrizione nei rispettivi registri pubblici previo
pagamento delle tasse arretrate maggiorate del 50 per cento.
…(omissis)… La reiscrizione consente il mantenimento delle targhe e dei
documenti originari del veicolo.”.
Al riguardo, poiché la
terminologia utilizzata dal legislatore non appare perfettamente in
linea con la definizione che l’art. 60 c.d.s. fornisce in tema di
veicoli d’epoca e di interesse storico e collezionistico, appare
anzitutto opportuno chiarire quale sia l’ambito oggettivo di
applicabilità della norma finanziaria.
L’art. 60, comma 2, c.d.s.,
infatti, riconduce alla categoria dei veicoli d’epoca “i motoveicoli e
gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro
conservazione in musei o locali pubblici e privati … (omissis) … e che
non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli
equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l’ammissione
alla circolazione”; tant’è che il successivo comma 3, let. a) ne
consente la circolazione esclusivamente in occasione di apposite
manifestazioni o raduni, previa autorizzazione rilasciata dal
competente Ufficio della Motorizzazione.
Viceversa, ai sensi
dell’art. 60, comma 4, c.d.s., come sostituito dall’art. 1, comma
2-quater, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (nel testo
modificato dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 214)
rientrano
nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e
collezionistico tutti quelli di cui risulti l’iscrizione in uno dei
seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa
Romeo, Storico FMI.
Al riguardo, occorre sottolineare che, sebbene
la riformata norma codicistica non preveda più espressamente che
i
predetti veicoli, qualora non iscritti al P.R.A., per poter circolare
debbano essere reimmatricolati ed iscritti nei registri del P.R.A.,
tale prescrizione deve ritenersi comunque applicabile alla luce delle
disposizioni generali dettate dall’art. 93 c.d.s..
Appare pertanto
evidente come l’ambito di applicazione della previsione contenuta nella
norma finanziaria in esame debba essere necessariamente riferito ai
soli veicoli di interesse storico e collezionistico. Inoltre, tenuto
conto che la finalità perseguita è quella di consentire
la reiscrizione
dei veicoli in parola nel pubblico registro automobilistico, previo
pagamento delle tasse automobilistiche arretrate maggiorate del 50%, il
legislatore lascia chiaramente intendere che si tratta di veicoli
radiati d’ufficio.
La medesima norma finanziaria prevede inoltre
che, effettuata la reiscrizione nel pubblico registro automobilistico,
possano essere mantenute le targhe e i documenti originali del veicolo.
In
sostanza, quindi, viene esclusa la necessità che il veicolo,
reiscritto
nel pubblico registro automobilistico, debba essere sottoposto a
reimmatricolazione laddove sussistano le targhe e i documenti di
circolazione originali.
Ciò posto, tenuto conto che il veicolo può
essere o meno presente nell’Archivio Nazionale dei Veicoli, che
successivamente alla radiazione d’ufficio il veicolo stesso può
essere
rimasto in disponibilità del medesimo proprietario ovvero
può essere
stato trasferito a terzi e che l’interessato può o meno essere
in
possesso delle targhe e dei documenti di circolazione originari, nelle
tabelle allegate alla presente circolare è contenuta una
ricognizione
dettagliata delle procedure da applicare ai possibili casi concreti che
si prevede possano realizzarsi. Al riguardo, si richiama l’attenzione
sui seguenti principi di carattere generale:
1. ai fini
dell’annotazione, nell’Archivio Nazionale dei Veicoli e sulla carta di
circolazione, che si tratta di un “Veicolo di interesse storico e
collezionistico”, l’interessato deve sempre produrre copia della
certificazione rilasciata da uno dei registri previsti dal vigente art.
60, comma 4, c.d.s;
2. la preventiva reiscrizione nel pubblico
registro automobilistico è comprovata dall’interessato mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero mediante produzione
di copia del certificato di proprietà rilasciato dal P.R.A.;
3.
l’annotazione, sulla carta di circolazione originale, che si tratta di
“Veicolo di interesse storico e collezionistico” è apposta
manualmente;
4.
nelle ipotesi in cui non ricorre la necessità di emettere la
carta di
circolazione, l’annotazione, nell’Archivio Nazionale dei Veicoli, che
si tratta di “Veicolo di interesse storico e collezionistico” è
effettuata attraverso la transazione “SC67” e inserendo “N” nel campo
“cod. procedura”;
5. l’emissione dell’etichetta, da applicare sulla
carta di circolazione originale, attestante le generalità del
nuovo
proprietario è effettuata attraverso la maschera “STDU”;
6.
nell’ipotesi in cui l’interessato sia in possesso delle targhe
originali ma non della carta di circolazione ed il veicolo non sia
presente in archivio, si rende possibile l’immatricolazione con la
stessa targa, ed il rilascio della relativa carta di circolazione,
senza che vi sia stata la preventiva reiscrizione nel pubblico registro
automobilistico; in tal caso, l’interessato deve produrre una
dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’anno di prima
immatricolazione, la pregressa iscrizione nel pubblico registro
automobilistico e l’anno di avvenuta radiazione d’ufficio, ovvero copia
dell’estratto cronologico rilasciato dal PRA;
7. nell’ipotesi in cui
l’interessato sia in possesso della carta di circolazione originale ma
non delle targhe, è sempre necessaria la reimmatricolazione; di
conseguenza, non è richiesta la preventiva reiscrizione nel
pubblico
registro automobilistico;
8. nell’ipotesi di cui al precedente punto
7, l’interessato può chiedere di trattenere la carta di
circolazione
originale; in tal caso, l’Ufficio della Motorizzazione procede ad
annullarla apponendo la dicitura “non valida ai fini della
circolazione”, il timbro, la data e la firma del funzionario che vi ha
provveduto, e ne trattiene una copia agli atti; in caso contrario,
l’interessato restituisce la carta di circolazione originaria al fine
della distruzione;
9. a maggior ragione, laddove l’interessato sia
sprovvisto sia della carta di circolazione sia delle targhe originali,
occorre procedere alla reimmatricolazione e non è richiesta la
preventiva reiscrizione nel pubblico registro automobilistico;
10.
resta in ogni caso ferma la necessità che il veicolo di
interesse
storico e collezionistico, per poter circolare su strada, debba essere
in regola con gli obblighi di revisione annuale, stante il combinato
disposto di cui agli artt. 80, comma 4, e 60, comma 1, c.d.s.;
pertanto, si richiama la necessità che sul duplicato della carta
di
circolazione sia annotato che il veicolo deve essere sottoposto a
revisione prima della immissione in circolazione;
11. il veicolo
deve essere sottoposto a visita e prova, avuto riguardo alle
caratteristiche costruttive d’origine (art. 75 c.d.s.):
-in caso di reimmatricolazione;
-in caso di immatricolazione con la stessa targa originale;
-quando i dati tecnici contenuti nel certificato rilasciato
da uno dei
registri previsti dal vigente art. 60, comma 4, c.d.s. non siano
sufficienti al fine della compilazione della carta di circolazione (in
sede di emissione del duplicato) e all’aggiornamento dell’Archivio
nazionale dei veicoli (quando il veicolo non sia presente nell’Archivio
stesso).
In ogni caso, la visita e prova assorbe gli obblighi di
revisione.
Si
ribadisce che le disposizioni contenute nella presente circolare
concernono esclusivamente i veicoli di interesse storico e
collezionistico già iscritti nel pubblico registro
automobilistico e da
questo radiati d’ufficio; pertanto, per l’immissione in circolazione
dei veicoli che non ricadono nell’ambito di applicazione dell’art. 18
della legge finanziaria 2003, si richiamano le vigenti disposizioni nel
tempo diramate con apposite circolari.
A tale ultimo riguardo, si
rammenta che, a decorrere dal 17 giugno 2003, non si rende più
possibile reimmatricolare motoveicoli radiati a richiesta degli
interessati se non sono conformi alla direttiva quadro 2002/24/CE,
fatta eccezione per i veicoli di interesse storico e collezionistico.
Infine,
si segnala l’opportunità di intensificare i controlli sulla
veridicità
delle dichiarazioni sostitutive e delle documentazioni prodotte in
copia dagli interessati al fine della reimmissione in circolazione dei
veicoli di interesse storico e collezionistico già radiati
d’ufficio.
IL CAPO DIPARTIMENTO
(Dott. Ing. Amedeo Fumero)